MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO


DECRETO 20 dicembre 1996

Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per
la promozione di nuova imprenditorialitą femminile

 

Il MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la Legge

25 febbraio 1992, n.215: <<Azioni positive per l'imprenditorialitą femminile>>;

Visto il decreto 5 dicembre 1996 del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale sono state definite le modalitą per la presentazione delle domande e la concessione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n.215/1992;

Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto, con il quale, per le domande relative alla promozione di nuova imprenditorialitą e alla acquisizione di servizi reali, si stabilisce che, qualora le disponibilitą finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste presentate, le domande stesse saranno agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione definiti con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 15, commi 2 e 3, del citato decreto, con il quale, per le domande relative ai corsi di formazione imprenditoriale ed ai servizi di consulenza ed assistenza, si stabilisce che qualora le disponibilitą finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste presentate le domande stesse saranno agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione definiti con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Considerato che il comitato per l'imprenditorialitą femminile, nella seduta del 28 novembre 1996, ha dato parere favorevole sui criteri di selezione e sulle specifiche motivazioni;

Decreta:

Art.1

I criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditorialitą e per l'acquisizione di servizi reali presentate ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n.215, sono definiti come segue;

1° elemento - Composizione della compagine sociale:

     

  • partecipazione femminile oltre il 90% e fino al 100% ed imprese individuali, punti 10;

     

  • partecipazione femminile oltre l'80% e fino al 90%, punti 8;
  •  

  • partecipazione femminile oltre il 70% e fino all'80%, punti 5;
  •  

  • partecipazione femminile oltre il 60% e fino al 70%, punti 3;

2° elemento - Tipo di attivitą proposta:

     

  • nuove iniziative, punti 10;

     

  • acquisto di attivitą preesistenti e progetti innovativi, punti 8;

     

  • solo servizi reali punti 5.

3° elemento - Nuovi occupati:

     

  • nuova occupazione prevista oltre 20, punti 8;
  •  

  • nuova occupazione prevista tra 11 e 20, punti 6;
  •  

  • nuova occupazione prevista tra 6 e 10, punti 5;
  •  

  • nuova occupazione prevista tra 3 e 5, punti 4;
  •  

  • nuova occupazione prevista tra 1 e 2, punti 3.

 

4° elemento - Investimenti previsti per ogni nuovo occupato:

rapporto investimenti/nuova occupazione

     

  • inferiore a 50 milioni, punti 8;
  •  

  • superiore a 50 milioni e fino a 100 milioni, punti 7;
  •  

  • superiore a 100 milioni e fino a 200 milioni, punti 6;
  •  

  • superiore a 200 milioni e fino a 300 milioni, punti 5;
  •  

  • superiore a 300 milioni e fino a 500 milioni, punti 4;
  •  

  • superiore a 500 milioni e fino a un miliardo, punti 3.

5° elemento - Stato di realizzazione del progetto:

     

  • progetti che al momento della domanda sono ancora da iniziare, punti 8;
  •  

  • progetti che al momento della domanda sono gią realizzati per meno del 50%, punti 5;
  •  

  • progetti che al momento della domanda sono gią realizzati dal 50 al 79%, punti 2;
  •  

  • progetti che al momento della domanda sono gią realizzati dall'80 al 90%, punti 1.

 

6° elemento - Importo delle spese previste:

a) nuove iniziative, acquisto di attivitą preesistenti e progetti innovativi:

     

  • inferiore a 50 milioni, punti 5;
  •  

  • superiore a 50 milioni e fino a 100 milioni, punti 4;
  •  

  • superiore a 100 milioni e fino a 300 milioni, punti 3;
  •  

  • superiore a 300 milioni e fino a 500 milioni, punti 2;
  •  

  • superiore a 500 milioni e fino a un miliardo, punti 1;

 

b) solo servizi reali:

     

  • inferiore a 30 milioni, punti 5;
  •  

  • superiore a 30 milioni e fino a 50 milioni, punti 4;
  •  

  • superiore a 50 milioni e fino a 80 milioni, punti 3;
  •  

  • superiore a 80 milioni e fino a 100 milioni, punti 2;
  •  

  • superiore a 100 milioni e fino a 120 milioni, punti 1.

7° elemento - Predisposizione del progetto:

progetti per i quali siano state gią intraprese iniziative, o avviate relazioni per verificarne le possibilitą di realizzazione, punti 1.

 

8° elemento - Collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale:

progetti che si inquadrano nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale, punti 2.

 

9° elemento - Proiezione extra-regionale o extra nazionale dell'attivitą prevista :

     

  • progetti con proiezione extra nazionale, punti 2;
  •  

  • progetti con proiezione extra regionale, punti 1.

 

Art.2

 

I criteri per la selezione delle domande relative ai corsi di formazione imprenditoriale ed ai servizi di consulenza ed assistenza presentate ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.215, sono definiti come segue:

1° elemento - Esperienza del soggetto nel settore:

     

  • Soggetti che hanno gią svolto attivitą nel campo della formazione imprenditoriale e dei servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale, punti 5;

2° elemento - Tipo di attivitą proposta:

     

  • Corsi di formazione, punti 10;

     

  • Servizi di consulenza ed assistenza, punti 7.

3° elemento - Contenuti del progetto:

     

  • Corsi di formazione nei quali siano previste concrete garanzie per lo svolgimento di stages punti 5;
  •  

  • Servizi di consulenza e assistenza nei quali siano previste attivitą di tutoraggio o che si protraggono oltre l'arco temporale del programma stesso, punti 5;

4° elemento - Predisposizione del progetto:

     

  • Progetti definiti in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali operanti nel territorio, punti 3;

5° elemento - Collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale:

programmi che si inquadrano nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale, punti 2.

 

Art.3

 

Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 dicembre 1996

                                                                                                                  Il Ministro: Bersani

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